Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato; Il Presidente
Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica